Emissione della fattura elettronica
Quando si deve emettere la fattura ai clienti?
Bisogna distinguere tra:
− prestazioni di servizi: la fattura deve essere emessa al più tardi al momento dell'incasso del prezzo richiesto al cliente. Per richiedere il pagamento ai clienti senza emettere la fattura, si può consegnare ai clienti un documento in tutto identico alla fattura, chiamato “Proforma” e che riporta la seguente dicitura: “Documento non valido ai fini Iva – vale come richiesta di pagamento”.
− cessioni di beni : la fattura deve essere emessa al momento della consegna dei beni. Se il pagamento del prezzo è precedente rispetto alla consegna dei beni, deve essere emessa la fattura al momento del pagamento.
QuIndi la data della fattura (data di emissione) sarà uguale in modo alternativo:
- Alla data dell’incasso del prezzo, sia nel caso di prestazione di servizi sia nel caso di cessione dei beni
Oppure
- Alla data della consegna dei beni
Oppure
- A qualunque data precedente alle prime due a discrezione del soggetto emittente
Quando devo inviare la fattura elettronica al Sistema di Interscambio?
La fattura elettronica deve essere inviata al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dalla data di emissione. L’invio successivo è sanzionato. Dopo che la fattura è inviata al Sistema di Interscambio si ha per emessa e non esiste più il modo di correggerla o annullarla.
Come si compila una fattura?
La fattura di vendita deve contenere gli elementi obbligatori:
− data di emissione e numero progressivo (sebbene non sia più obbligatorio, si consiglia di riprendere la numerazione da 1 il primo gennaio di ogni anno)
Quando si emette una nota di credito per variare una precedente fattura emessa, si suggerisce di proseguire la numerazione già utilizzata per le fatture emesse.
− denominazione, residenza, codice fiscale e partita Iva dell'acquirente
− denominazione, residenza, codice fiscale e partita Iva del venditore
− natura, qualità, quantità e prezzo dei beni e servizi offerti
− percentuale dell'aliquota Iva (l'aliquota ordinaria è al 22%) e ammontare in euro dell'imposta.
Il contribuente forfetario dovrà indicare in fattura la seguente dicitura: “Operazione non soggetta a Iva ai sensi della Legge 190/2014 articolo 1 commi da 54 a 89”, natura Iva “N2.2”.
Se la fattura emessa dal contribuente forfetario supera l’importo di 77,47 euro è necessario pagare l’imposta di bollo di 2 euro, compilando l’apposito campo nel software di fatturazione elettronica. Lo stesso importo può essere addebitato al cliente, indicando ai fini Iva la dicitura “Operazione non soggetta a Iva ai sensi della Legge 190/2014 articolo 1 commi da 54 a 89”, natura Iva “N2.2”. L’importo di 2 euro sarà un ricavo tassato. L’imposta di bollo totale dovuta sulle fatture emesse in ogni trimestre solare sarà calcolata dall’agenzia delle entrate e da pagare collegandosi al portale Fatture e corrispettivi.
− l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la ditta (ovviamente, non riguarda i professionisti);
− il numero di iscrizione al registro imprese
Posso annullare una fattura emessa?
Se l'operazione per cui è stata emessa una fattura viene meno in tutto o in parte è possibile emettere una nota di credito che storna il credito indicato nella fattura. Il contenuto della nota di credito è lo stesso della fattura e può proseguire la numerazione delle fatture emesse.