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FAQ

In questa pagina trovi le risposte alle domande che più spesso ci sentiamo rivolgere dai nostri clienti. Le faq sono aggiornate costantemente sulla base dell'esperienza quotidiana e siamo certi che ti potranno aiutare.

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività o se si deve chiudere la partita Iva, è necessario compilare lo stesso modello AA7 e presentarlo ad un qualsiasi ufficio entro 30 giorni dalla data di variazione/cessazione dell’attività con le stesse modalità previste per l’inizio attività. Nei modelli deve essere indicato il codice dell’attività economica che si intende avviare, presente all’interno della tabella dei codici attività "Codifica automatica dell’attività economica Ateco2007".
Non esiste una procedura di sospensione della partita Iva che consenta di interrompere temporaneamente tutti gli obblighi. Ovviamente non è vietato interrompere l'attività se necessario, però si suggerisce, se l'interruzione dovesse prolungarsi oltre l'anno, di chiudere la partita Iva e poi riaprirla.
Normalmente, i contribuenti forfettari non addebitano l'Iva ai clienti e, quindi, non hanno l'obbligo di versarla. In alcuni casi, però, come gli acquisti da fornitori dell'Unione Europea o acquisti da fornitori italiani con applicazione del "reverse charge", i contribuenti forfettari dovranno calcolare l'Iva dovuta sull'operazione e versarla, con F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Ovviamente, il nostro software vi assiste anche in questa operazione, arrivando a compilare il modello F24 da presentare per il pagamento.
I contribuenti che hanno aderito al regime forfettario sono esonerati per legge dall'obbligo di versamento dell'Irap.
I contribuenti forfettari che superano la soglia di compensi di 65.000 euro dovranno uscire dal regime agevolato dal 1° gennaio dell'anno successivo. Lo stesso accade se non si dovesse rispettare uno o più degli altri requisiti di accesso.
Dal 1° gennaio 2023 il limite di compensi o ricavi annui è di 85.000 euro e, nel caso di superamento del limite e fino a 100.000 euro, il contribuente esce dal regime agevolato dall'anno successivo. Nel caso di superamento anche del limite di 100.000 euro allora il contribuente esce dal regime agevolato già dall'anno in corso e dovrà adempiere a tutti gli obblighi Iva a partire dall'operazione che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro.
I contribuenti forfettari pagano l'imposta sostitutiva del 15%. Se l'attività è nuova, per i primi 5 anni si paga l'imposta agevolata del 5%.
Il regime forfettario non ha limiti di tempo, potrai rimanervi finché manterrai le condizioni necessarie.
Il calcolo dell'imposta sostitutiva da versare all'Erario è molto semplice ed è il seguente: (Incassi dell'anno) x (% di redditività) - (contributi previdenziali pagati) x (15%) (oppure 5% per le nuove attività).

La fattura emessa dai forfettari verso clienti italiani dovrà riportare la seguente dicitura:




"Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario"




a cui aggiungere, per i compensi normalmente soggetti a ritenuta:





"Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014".

Se l'importo della fattura supera l'importo di 77,47 Euro, allora:
1) Rapporto verso l'Agenzia Entrate
Fattura cartacea
Il contribuente forfetario dovrà apporre la marca da bollo da 2 Euro sull'originale da consegnare al cliente, riportando la dicitura: "Imposta di bollo assolta sull'originale". La data stampigliata sulla marca da bollo dovrà essere pari o precedente alla data della fattura. Dal 2024 questa procedura è limitata alle prestazioni sanitarie per le quali vige il divieto di emissione della fattura elettronica.
Fattura elettronica
Se il contribuente forfetario emette la fattura elettronica, allora:
- la fattura dovrà riportare la dicitura "Bollo assolto in modo virtuale;
- il contribuente dovrà versare l'imposta di bollo entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre solare; nell'area riservata del sito dell'agenzia delle entrate, il contribuente troverà indicato l'importo da versare e le modalità di versamento.
2) Rapporto verso il Cliente
Il contribuente forfetario potrà decidere di addebitare al cliente l'importo di 2 Euro. Questo importo concorre alla formazione dei compensi da dichiarare e la riga fattura dovrà riportare la natura Iva N2.2
Il contribuente forfettario che acquista un bene o un servizio da un fornitore dell'Unione Europea deve, solo dopo aver superato la soglia annuale di € 10.000 di acquisti, pagare l'Iva, calcolata sull'importo netto indicato in fattura, entro il giorno 16 del mese successivo.
Il contribuente forfettario che effettua esportazioni di beni (quindi verso Paesi Extra UE) deve indicare in fattura la seguente dicitura: "Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 Dpr 633/1972".
No, i forfettari continuano a godere della detrazione fiscale per carichi di famiglia.
Purtroppo, nonostante l'imposta si calcoli sui ricavi incassati, sarà comunque necessario:
a) conservare le fatture e tutte le altre ricevute di spesa attinenti l'attività;
b) riepilogare alcune tipologie di spesa che il Fisco vuole che siano indicate nel modello Unico.
No, il forfettario non è un "sostituto d'imposta" e, quindi, paga le fatture ai professionisti senza indicazione della ritenuta d'acconto. Dovrà, però, riepilogare questi acquisti nel quadro RS del modello Unico.
Pur avendo i requisiti per aderire al regime forfettario, ogni contribuente può optare per il regime ordinario. Tale scelta, secondo la legge, è vincolante per un triennio, mentre con circolare del 2018, l'agenzia delle entrate ritiene che questo vincolo non si applichi.
A coloro, invece, che dopo aver aderito al regime ordinario, avendone i requisiti, decidono di optare per il regime forfetario, non si applicherà alcun vincolo temporale e potranno in ogni momento aderire al regime forfetario.
Le fatture consegnate ai clienti devono essere numerate a partire dal numero 1 e interrompendo la numerazione il 31 dicembre di ogni anno. I numeri devono essere tutti successivi e senza "buchi" (per esempio non è corretto il seguente comportamento: fattura numero 31, 32, 34). La corretta successione dei numeri deve andare di pari passo con la corretta successione delle date (per esempio non è corretto il seguente comportamento: fattura n. 18 del 5 aprile 2016, fattura n. 19 del 31 marzo 2016).
Il contribuente che decida di passare dal regime ordinario a quello
forfettario dovrà rettificare l'Iva detratta sui beni che porta nel
regime agevolato (quindi, dovrà versare una parte dell'Iva già detratta
all'epoca dell'acquisto). Dovrà anche valutare eventuali rettifiche ed
aggiustamenti ai fini delle Imposte Dirette, per evitare salti o duplicazioni
d'imposta.
L'imposta di bollo di 2 euro è dovuta per importi maggiori di 77,47 euro nei seguenti casi di non applicabilità dell'Iva:

1) Fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt. 2, 3, 4, 5 Dpr 633/72)

2) Fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72 per mancanza del requisito della territorialità

3) Non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento ex art. 8, comma 1, lett. c) Dpr 633/72

4) Non imponibili in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ex art. 8-bis Dpr 633/72

5) Non imponibili in quanto servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ex. art. 9 Dpr 633/72

6)Esenti ex art. 10 Dpr 633/72

7) Escluse ex art. 15 Dpr 633/72

8) Fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi o forfettario


Sono invece esenti da bollo le fatture relative:

a) alle cessioni all'esportazione ex art. 8 comma 1 lett. a) e b)

b) alle operazioni intracomunitarie

c) alle operazioni in reverse charge
I contribuenti forfetari non sono sostituti d'imposta eccetto che per i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Quindi, nel caso il contribuente forfetario assuma un lavoratore dipendente dovrà trattenere e versare le ritenute fiscali.
Ai soli fini informativi, nel modello Unico il contribuente forfetario deve riepilogare le seguenti spese:


IMPRESA

- n° giornate retribuite a dipendenti e collaboratori;

- n° veicoli posseduti;

- costo materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci, lavorazioni effettuate da terzi, servizi strettamente correlati alla produzione di ricavi;

- canoni di locazione finanziaria e non finanziaria di beni immobili e mobili, canoni di noleggio di beni immobili e mobili;

- spese carburante.


PROFESSIONISTA

- n° giornate retribuite a dipendenti e collaboratori;

- compensi pagati a terzi per attività direttamente afferenti la professione;

- spese telefono, cellulare, energia elettrica, carburanti.

Il contribuente forfetario deve indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, i professionisti pagati senza applicazione della ritenuta e il totale pagato solo di alcune categorie di spese.

La compilazione di questo quadro è obbligatoria.

La mancata compilazione comporta una violazione formale che comporta l'irrogazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro.
I forfetari che subiscono delle ritenute, anche per errore, possono recuperare questo importo in due modi:

1) Presentando un'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate (scelta sconsigliata)
2) Indicando l'importo della ritenuta nel modello Unico 2019 redditi 2018, rigo RS40.
Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)

- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito

- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato

- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

- gli imprenditori o professionisti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente

- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro
Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 - pdf alla legge n. 145/2018).

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso
Il contribuente forfetario che emette fattura nei confronti di un’associazione nazionale riconosciuta dal Coni quale ente di promozione sportiva la cui attività è di natura dilettantistica, deve apporre sulla fattura la marca da bollo da 2 euro.

Contro il parere dell’istante, l’agenzia delle entrate, con la risposta n. 67 del 20/02/2020, argomenta che l’esenzione dall’imposta di bollo, ex art. 27-bis allegato B del DPR 642/1972, spetta nei casi di “documenti … richiesti … da Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”.

Nel caso in esame, il documento non è richiesto dall’ente ma il contribuente è obbligato ad emetterlo. Da ciò discende l’obbligo della marca da bollo.
Le imprese, anche forfetarie, che effettuano vendite a distanza di beni a privati in altri Stati UE dovranno adottare nuove regole dal 1° luglio 2021.

Sono interessate alla novità le imprese che veicolano le vendite direttamente o tramite un proprio sito internet, escluse quindi le vendite gestite da interfacce elettroniche.

Chi vende a privati in altri paesi UE intervenendo nel trasporto, superata la soglia unica, al netto di Iva, di 10mila euro per anno d'imposta, dovrà versare l'Iva nel paese d'arrivo dei beni.

Il limite di 10mila euro va calcolato sommando le vendite effettuate in tutti i paesi UE e non ci sono più soglie per singolo paese. Nel calcolo del limite bisogna considerare le vendite a distanza intraUE e i servizi verso privati. Non entrano invece le vendite a distanza interne né gli altri servizi B2C.

Al superamento della soglia l'impresa venditrice potrà:

a) identificarsi ai fini Iva o nominare un rappresentante fiscale in ogni singolo stato membro in cui esegue le vendite, al fine di applicare l'Iva locale;

b) aderire al regime OSS (One Stop Shop), che consente di applicare l'imposta dell'altro paese senza dovervi aprire una posizione Iva. In questo caso, l'imposta sulle vendite in ogni paese con le rispettive aliquote sarà dichiarata e versata trimestralmente all'Erario nazionale per essere ripartita tra i vari Stati.
Per il solo anno 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che non hanno aderito al regime forfetario, possono applicare l'imposta sostitutiva del 15% sulla parte di reddito così determinata:
Massimo tra:
1) 40.000 euro
e
2)Reddito 2023 - (Reddito da partita Iva più alto degli anni 2020-2021-2022) x 105%
Detto in prosa, l'imponibile a cui applicare l'imposta sostitutiva si determina sulla parte di reddito 2023 che eccede il reddito più alto dichiarato nel 2020, 2021 e 2022, aumentato del 5%. L'imponibile non potrà in ogni caso superare l'importo di 40.000 euro.
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