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FAQ

In questa pagina trovi le risposte alle domande che più spesso ci sentiamo rivolgere dai nostri clienti. Le faq sono aggiornate costantemente sulla base dell'esperienza quotidiana e siamo certi che ti potranno aiutare.

I contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito.

Nel caso in cui i versamenti siano in eccesso rispetto al totale dovuto si crea un credito verso l'ente previdenziale, credito che può essere chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione in F24.

L'importo rimborsato o compensato dovrà essere indicato nel quadro RM del modello Unico PF e tassato, in modo ordinario (cumulato a tutti gli altri redditi) oppure in modo separato.

Se si opta per la tassazione separata, in sede di dichiarazione dei redditi si versa un acconto Irpef del 20%. Negli anni successivi, sarà l'Agenzia entrate a liquidare il saldo dovuto, sulla base del reddito medio del biennio precedente, e a comunicare con lettera l'esito a debito o credito.
Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri pagati (escluse le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario, postale oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

La disposizione non si applica alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;

- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

I mezzi di prova ammessi sono la prova cartacea della transazione / pagamento con:

- ricevuta bancomat;

- estratto conto;

- bollettino postale;

- mav;

- pagoPA;

- annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del cedente
La legge di bilancio 2024 ha così rimodulato gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
L'articolo 1 comma 8 della legge di bilancio 2022 ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è più dovuta da:

a) persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, l'agenzia entrate ritiene che non siano soggette ad Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestite in forma societaria.

b) le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.

Resta assoggettato ad Irap il reddito conseguito dalle associazioni professionali.
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