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FAQ

In questa pagina trovi le risposte alle domande che più spesso ci sentiamo rivolgere dai nostri clienti. Le faq sono aggiornate costantemente sulla base dell'esperienza quotidiana e siamo certi che ti potranno aiutare.

La legge n. 81 del 22 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2017, ha stabilito che il congedo di maternità non è più obbligatorio per le lavoratrici iscritte alla gestione separata. Pertanto, le lavoratrici parasubordinate e le libere professioniste hanno diritto all’indennità di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Per ottenere il riconoscimento dell’indennità, è necessario che la richiedente abbia il requisito di almeno tre mesi di contributi, comprensivi dell’aliquota maggiorata dello 0,72 %, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

n presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre. Il congedo viene riconosciuto al padre in sostituzione della madre solo se si verificano i seguenti eventi:

- morte o grave infermità della madre;

- abbandono del figlio da parte della madre;

- affidamento esclusivo del figlio al padre.

L’indennità di maternità o paternità, che spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori, è pari all’80% del reddito medio giornaliero percepito nei 12 mesi presi a riferimento per la verifica del diritto, moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo da indennizzare.

Per coloro, invece, che decidessero di astenersi dal lavoro durante i periodi suddetti, continua ad essere possibile il ricorso alla flessibilità per proseguire l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese di gravidanza, esprimendo questa scelta nella domanda che va obbligatoriamente presentata in via telematica.

La certificazione medica attestante l’assenza di eventuali danni alla salute della futura mamma e del nascituro richiesta per tale opzione va consegnata al proprio committente prima dell’inizio della flessibilità stessa, senza doverla recapitare anche all’INPS.
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