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FAQ

In questa pagina trovi le risposte alle domande che più spesso ci sentiamo rivolgere dai nostri clienti. Le faq sono aggiornate costantemente sulla base dell'esperienza quotidiana e siamo certi che ti potranno aiutare.

Solo la prima volta, inviare la casella Pec con allegato il file xml all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it. Successivamente, il Sdi comunicherà un nuovo indirizzo Pec a cui inviare le successive Pec contenenti le altre fatture elettroniche.
Questa procedura è necessaria perché occorre sempre trasmettere il file Xmò delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio. Una fattura inviata direttamente alla casella Pec del cliente si considera non emessa.
L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pagata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi:

Primo trimestre gennaio - marzo : pagamento entro il 20 aprile
Secondo trimestre aprile - giugno: pagamento entro il 20 luglio
Terzo trimestre luglio - settembre: pagamento entro il 20 ottobre
Quarto trimestre ottobre - dicembre: pagamento entro il 20 gennaio

L'agenzia delle entrate determinerà l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sommando i valori indicati nelle singole fatture emesse. L'importo totale verrà comunicato nell'area riservata presente all'interno del portale Fatture e Corrispettivi, a cui si accede seguendo questo percorso:
"Consultazione" \ "Fatture elettroniche e altri dati Iva" \ box "Fatture elettroniche" -> "Pagamento imposta di bollo".

Il pagamento potrà essere effettuato nelle modalità indicate dall'agenzia:
- con addebito sul conto corrente bancario o postale
- utilizzando il modello F24 predisposto dall'agenzia delle entrate

La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: "Assolvimento virtuale dell'Imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014".

Il costo per l'imposta di bollo può essere addebitato al cliente, sulla base degli accordi contrattuali, esponendo l'importo nella fattura elettronica escluso da Iva con il codice N2.2.

Nel documento fattura occorrerà compilare il blocco "Dati Bollo" con l'importo dell'imposta.
La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve indicare il numero della lettera d'intento. Tale informazione può essere indicata, alternativamente:

- nel campo "Causale" relativo ai dati generali della fattura;

- nel blocco "Altri dati gestionali", a livello di singola linea fattura.
Il contributo Enasarco rappresenta una ritenuta da detrarre dal totale dovuto all'agente o rappresentante.

Il contributo si indica nel blocco "Altri Dati Gestionali" con il seguente dettaglio:

- Tipo Dato: CASSA-PREV

- Riferimento Testo: ENASARCO e il codice TC07

- Riferimento Numero: importo del contributo

- Riferimento Data: non valorizzare.

La stessa procedura potrà essere adottata per altre tipologie di contributi aventi una gestione similare.
Ai sensi dell'art. 15 del Dpr 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente sono escluse da Iva, purché opportunamente documentate.

Tali spese possono essere indicate in due modi alternativi:

- Inserire un blocco "Dati Beni Servizi" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota Iva, il codice natura N1.

- Utilizzare il blocco "Altri dati gestionali", aggiungendo al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese anticipate.
In caso di emissione della fattura differita, i DDT possono essere alternativamente:

- Conservati in maniera cartacea;

- Allegati alla fattura elettronica, ricordando che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.
Una fattura elettronica che indica un numero di partita Iva o un codice fiscale inesistente sarà scartata dal Sistema di Interscambio e, quindi, si ha per non emessa.

Una fattura elettronica che indica un numero di partita Iva cessato o un codice fiscale di un soggetto deceduto sarà accettata dal Sistema di Interscambio e sarà correttamente emessa ai fini fiscali. In questa situazione, l'agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi.
L'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica non ha modificato le ordinarie regole di diritto civile riguardanti il "rifiuto" di una fattura.

Non è possibile utilizzare il Sistema di Interscambio per inviare comunicazioni di rifiuto o contestazione.
I contribuenti che hanno aderito al regime forfetario dal 1° gennaio 2024 hanno l'obbligo di emettere le fatture elettroniche.
L'unica eccezione è prevista a favore dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria.
L'operatore Iva italiano è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche verso i consumatori finali e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

La fattura andrà inviata al SdI senza indicare la casella Pec del cliente ma scrivendo nel campo "codice identificativo" il codice "0000000".
La legge ammette la possibilità di utilizzare più indirizzi telematici, quindi anche più Pec, anche diverse da quella legale iscritta al registro delle imprese.
Il soggetto non residente in Italia ma identificato ai fini Iva non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

Gli operatori italiani possono decidere, in alternativa, di emettere la fattura elettronica (indicando il valore "0000000" nel campo "codice destinatario") oppure di presentare la comunicazione dati fatture.
In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti che emettono contemporaneamente entrambi i tipi di documenti, non sono tenuti ad adottare i registri Iva sezionali.

Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente.
Sì, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema di interscambio.
Sì, le fatture relative ai passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto, l'acquirente titolare di partita Iva non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà detrarre l'Iva pagata.

Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione delle fattura elettronica e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'Iva pagata.
Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro 5 giorni, una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente.

Allo stesso modo, la fattura pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente.

In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa.

La fattura elettronica relativa al file scartato dal SdI deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, si può alternativamente:

- Emettere una fattura con nuovo numero e data, coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro al SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata dal SdI, e successivamente stornata con variazione contabile interna, onde rendere evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta.

- Emettere una fattura come nel punto precedente, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente.
Sono soggette all'imposta di bollo di 2 euro le fatture di importo superiore a 77,47 euro senza applicazione dell'Iva per le seguenti operazioni:

1) Fuori campo Iva articoli 2, 3, 4 e 5 Dpr 633/72 - mancanza del requisito oggettivo o soggettivo

2) Fuori campo Iva articoli da 7 - bis a 7 - septies Dpr 633/72 - mancanza del requisito territoriale

3) Non imponibile articolo 8, comma 1, lettera c) Dpr 633/72 - cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento

4) Non imponibili art. 8 - bis Dpr 633/72 - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

5) Esenti art. 10 Dpr 633/72

6) Escluse art. 15 Dpr 633/72

7) Emesse dai contribuenti minimi o forfetari


Non sono soggette all'imposta di bollo le fatture emesse per le seguenti operazioni:

a) Non imponibili articolo 8 comma 1 lettera a) e b) Dpr 633/72 - esportazioni (verso Paesi extra UE)

b) Non imponibili articolo 41 DL 331/93 - cessioni intra comunitarie (verso Paesi UE)

c) Reverse charge articoli 17 e 74 Dpr 633/72
I dati delle fatture cartacee inviate ai clienti stranieri senza passare dal SdI dovranno essere comunicati mensilmente con il cosiddetto esterometro. Si tratta di un adempimento aggiuntivo che converrebbe evitare

E' utile, quindi, anche verso i clienti stranieri, emettere una fattura elettronica indicando:


- il codice identificativo XXXXXXX se si tratta di un cliente europeo (oltre al numero di partita Iva);

- nel campo partita Iva il codice OO 99999999999 se si tratta di un cliente extra UE.


Così facendo, l'agenzia delle entrate verrà immediatamente a conoscenza dei dati della fattura, e sarà possibile anche inviare una copia cartacea o digitale (per esempio nel formato .pdf) della fattura al cliente estero. Allo stesso tempo si sarà esonerati dall'obbligo di invio della comunicazione mediante esterometro.
Per collegarsi al portale Fatture e Corrispettivi scrivere nella barra degli indirizzi internet:

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Nel caso in cui il cliente paghi con bancomat o carta di credito la data della fattura dovrà coincidere con quella riportata sulla ricevuta emessa dal POS. Non è rilevante, a questi fini, la data di effettiva disponibilità dell'importo sul conto corrente dell'esercente.
E' consigliabile che le fatture siano emesse solo in Euro, al limite indicando per il cliente il corrispondente importo nella valuta estera.

Se proprio necessario, in alternativa, si indica nella fattura l'importo nella valuta estera e, obbligatoriamente, il corrispondente importo in euro secondo il cambio del giorno di emissione della fattura.
In caso la fattura elettronica non rechi l'addebito dell'Iva, bisognerà dal 1° gennaio 2021 indicare uno dei seguenti codici Iva:

N1

1) Interessi di mora

2) Penalità per ritardi o altre irregolarità

3) Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

4) Rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte


N2.1

1) Non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies (mancanza del presupposto territoriale)


N2.2

1) Fatture emesse o ricevute da contribuenti forfetari o minimi

2) Cessioni o acquisti di denaro, di crediti in denaro, di terreni non edificabili (art. 2)

3) Mancanza del requisito ex art. 3

4) Cessioni o acquisti in regime monofasico (art. 74)


N3.1

1) Esportazioni dirette e indirette anche triangolari (art. 8)


N3.2

1) Cessioni o acquisti di beni intracomunitari (artt.41 e 42 Dl 331/93)


N3.3

1) Cessioni verso San Marino


N3.4

1) Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis)

2) Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9)


N3.5

1) Cessioni o acquisti da parte di esportatori abituali con lettera d'intento (art. 8 lett. c)


N3.6

1) Altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond


N4

1) Operazioni esenti art. 10

2) Cessioni o acquisti di beni intracomunitari se esenti (art. 42 DL 331/93)


N5

1) Cessioni o acquisti di beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione con lo
specifico regime speciale art. 36 e ss. DL 41/95

2) Cessioni o acquisti con Iva inclusa ma non esposta in fattura da parte delle agenzie
di viaggio con il regime speciale (art. 74-ter)


N6.1

1) Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero (art. 74)


N6.2

1) Inversione contabile - cessione di oro e argento puro


N6.3

1) Inversione contabile - subappalto nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a))


N6.4

1) Inversione contabile - cessione di fabbricati (art. 17 comma 6, lett. a-bis))


N6.5

1) Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari


N6.6

1) Cessione di prodotti elettronici


N6.7

1) Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi (art.17, comma 6, lett. a-ter))


N6.8

1) Inversione contabile - operazioni settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis), dter), d-quater))


N6.9

1) Inversione contabile - altri casi (art. 17, comma 2)


N7

1) Vendite a distanza a privati UE in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, se
l'ammontare delle cessioni effettuate in altro stato comunitario abbia superato nell'anno
precedente o superi in quello in corso € 100.000 ovvero la diversa soglia stabilita dallo
stesso Stato

2) Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici o di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione se il soggetto Iva italiano ha aderito al MOSS in Italia o negli altri
Stati comunitari

Per scaricare la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo bisogna:

- Accedere al portale fatture e corrispettivi;

- Cliccare su "Consultazione / Fatture elettroniche e altri dati IVA";

- All'interno del box "Fatture elettroniche" cliccare su "Pagamento imposta di bollo";

- Ricercare il periodo di interesse (trimestre e anno);

- Nella colonna "Attestazioni di prenotazione / pagamento" cliccare sull'icona pdf per scaricare la ricevuta.
I medici non possono emettere la fattura elettronica per le prestazioni sanitarie, da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria. Il divieto permane anche se il paziente si è opposto alla comunicazione dei dati al Sts.
Per tutte le altre prestazioni non sanitarie rimane invece l'obbligo di emissione della fattura elettronica.
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